Leggo in vari articoli che, bocciando il lodo Alfano in base all’articolo 3 della Costituzione, la Corte Costituzionale abbia stabilito l’uguaglianza delle quattro più alte cariche dello Stato con i cittadini comuni.
Questo non è esattamente vero, o almeno non è sicuro, almeno fin quando non usciranno le motivazioni.
I fantastici quattro che erano coperti dal lodo Alfano erano già “più uguali degli altri” prima della sentenza della Consulta, ma le loro prerogative non erano regolate in primo luogo da una legge ordinaria, bensì dalla Costituzione (si pensi alle prerogative parlamentari, art. 68 Cost.).
Ciò che la Corte potrebbe avere rilevato è il fatto che si creasse disparità fra soggetti che secondo la Costituzione dovrebbero essere uguali, ovvero i presidenti delle Camere e i parlamentari (art. 63 Cost.) e il presidente del Consiglio e gli altri ministri (Titolo III sezione I). In quest’ultimo caso la Consulta avrebbe bocciato la tesi dell’avvocato Gaetano Pecorella, secondo il quale il premier sarebbe un primus super pares (cosa che non ha senso, perché se è superiore non è pari).
Ciò che la Consulta potrebbe avere rilevato è un’incostituzionale disuguaglianza fra parlamentari e fra i ministri. In altre parole, il presidente della Camera Gianfranco Fini dovrebbe avere le stesse prerogative di Minimo D’Alema o di Antonio di Pietro, perché tutti e tre sono parlamentari, e allo stesso modo il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (che è a sua volta un ministro) dovrebbe avere le stesse prerogative dei ministri Roberto Maroni o Mara Carfagna.
A ciò si potrebbe poi aggiungere la questione “alte cariche dello Stato”, che raccoglie in sé organi assai eterogenei (il Presidente della Repubblica e i presidenti delle Camere sono organi di garanzia, mentre il Presidente del Consiglio è un organo di indirizzo politico ex art. 95 Cost. – non è neppure l’organo esecutivo, che è, invece, l’intero Consiglio dei Ministri).
In ogni caso, la legge non è uguale per tutti, ma questa disuguaglianza è contenuta nella Costituzione, e di conseguenza per aggiungere una nuova disparità (e quindi andare contro l’articolo 3, che prevede, al contrario, la rimozione delle disparità) c’è bisogno di una legge di rango costituzionale (ex. articolo 138 Cost.).
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Ma su una cosa siamo pari davvero:
http://antefatto.ilcannocchiale.it/comments/2351610
Ora, io non voglio aggiungere altro, ma tutti quegli stronzi che abbaiano per la privacy dove sono adesso? Tutti gli italiani spiati per 7 anni senza alcuna ragione. Ma scherziamo? E chi ci dice che non stiano continuando a farlo?
Roba da pazzi. Quando parlano di privacy sappiate che cosa dire, altro che giudici.
Ps ieri sera la Bindi ha dato il fatto suo a Berlusconi e ad Alfano (Castelli non valutabile, quoziente intellettivo sotto zero).
Ps 2, ieri sera Mario Tozzi ha litigato in diretta con quella faccia di caxxo di Lupi, imperdibile.
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Ora, io non voglio aggiungere altro, ma tutti quegli stronzi che abbaiano per la privacy dove sono adesso? Tutti gli italiani spiati per 7 anni senza alcuna ragione. Ma scherziamo? E chi ci dice che non stiano continuando a farlo?
Roba da pazzi. Quando parlano di privacy sappiate che cosa dire, altro che giudici.
Ps ieri sera la Bindi ha dato il fatto suo a Berlusconi e ad Alfano (Castelli non valutabile, quoziente intellettivo sotto zero).
Ps 2, ieri sera Mario Tozzi ha litigato in diretta con quella faccia di caxxo di Lupi, imperdibile.
Tooby, alle volte me le tiri proprio fuori con le tenaglie…
– Senza il c.d. lodo Alfano, i “quattro presidenti” non sarebbero stati più uguali degli altri in virtù dell'art. 68 Cost.! Quello riguarda solo i parlamentari, ed oltretutto opera in modo molto differente da quello descritto dalla “fu” l. 124/2008.
– Parlare di “primus super pares”, prima ancora di essere scorretto, è superfluo. L'espressione “primus inter pares” denota già in sè la posizione di privilegio che la auctoritas del princeps senatus conferiva ad Augusto, che così descrisse la sua posizione in un passaggio delle Res Gestae: “Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt”. Quindi, fa' a te ed agli altri una cortesia: non seguire i legali di Berluscotto nei loro deliri…si perde di vista il significato delle parole.
– Venendo al sodo, anch'io sono molto curioso di leggere le motivazioni della corte, ma allo stesso tempo temo che non sarà una gran lettura. Le ragioni che hanno condotto i costituenti a stabilire alcune forme di immunità nella Legge Fondamentale (poi peraltro significativamente modificate) sono apprezzabili. Altrettanto vero è che dai lavori per la stesura del testo risulta che fu considerata e poi scartata l'idea di conferire una qualche forma di immunità ai componenti dell'esecutivo per ragioni ugualmente apprezzabili.
Resta ferma per me una considerazione: una disparità ingiustificata di trattamento normativo resta tale, anche se prodotta da una legge costituzionale. Per cui la corte costituzionale, se non articola bene il suo ragionamento, potrebbe surrettiziamente consentire che certe disparità ingiustificate possano essere perpetrate attraverso il procedimento aggravato richiesto dall'art.138 Cost.
Una disparità di trattamento normativo potrebbe aver luogo solo se ci fosse qualche ragione in grado di giustificarla…e per il caso dei “quattro presidenti” non sono proprio in grado di concepirne neanche una.
McLaud, io non ho detto una cosa del genere: ho solo detto che le tre più basse cariche dello Stato sono già più uguali degli altri cittadini comuni in quanto parlamentari, e che il lodo Alfano introduceva una differenza all'interno della stessa categoria.
La corte costituzionale potrebbe avere tranquillamente deciso così perché la disuguaglianza creata era fra parlamentari e non, come si dice in giro, fra cittadini comuni.
A ciò si aggiunge che la corte, già nel 2004, rilevò che il presidente della consulta non era diverso dagli altri 14, ed è proprio per questo motivo che il riferimento alla quinta carica è stato tolto nel lodo Alfano: e lo stesso rilievo può essere tranquillamente fatto per persone che hanno le medesime prerogative costituzionali (quali i parlamentari). Leggiti le motivazioni della sentenza del 2004, e vedi che l'interpretazione che ho è tutt'altro che stupida: disuguaglianza all'interno della medesima categoria e non disuguaglianza con tutti i cittadini comuni.
Mi sa che stavolta hai toppato alla grande. 🙂
Ti dò pure il riferimento normativo: legge costituzionale 1/1948, articolo 3 comma 3.
Mi sono spiegato?
Magari mi sono espresso poco chiaramente e ribadisco comunque sin d'ora quanto avevo già detto in un precedente commento concordando peraltro con te: ossia, un profilo di incostituzionalità può essere rinvenuto nell'ingiustificata disparità introdotta tra quei soggetti tutelati dalla l. 124/2008 che facevano parte di un organo collegiale e gli altri componenti di quel collegio.
Rispondendo, avevo preso in considerazione questa tua frase: “I fantastici quattro che erano coperti dal lodo Alfano erano già “più uguali degli altri” prima della sentenza della Consulta, ma le loro prerogative non erano regolate in primo luogo da una legge ordinaria, bensì dalla Costituzione (si pensi alle prerogative parlamentari, art. 68 Cost.).”
Nella tua risposta hai corretto il tiro, ma originariamente avevi sbagliato includendo necessariamente nelle quattro cariche il presidente della repubblica: ogni presidente cessa di essere parlamentare (se lo era) quando è eletto e quindi non gode più della relativa immunità (ex art. 68 Cost.). L'immunità garantita al presidente della repubblica dall'art. 90 Cost. è diversa rispetto a quella dei parlamentari, anche in ragione della diversa natura del suo incarico e dei suoi poteri.
Ad ogni modo, vorrei precisare più distesamente il senso della prima parte del mio precedente commento: il presidente del consiglio non gode della medesima immunità dei parlamentari per effetto di una previsione costituzionale. Si tratta di una situazione di fatto determinata dal cumulo della carica di parlamentare e di presidente del consiglio (che purtroppo non è impedito dal nostro ordinamento: art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 215/2004). Per cui, chi è presidente del consiglio ed anche parlamentare gode dell'immunità derivante da questa seconda carica. L'immunità parlamentare, tuttavia, non impedisce (diversamente dalla “fu” l. 124/2008) la prosecuzione di un procedimento contro un parlamentare (anche se nei fatti rende più difficile raccogliere le prove). Della stessa immunità non gode il presidente del consiglio o il ministro che non siano parlamentari (come è accaduto nei governi tecnici).
Non ho parlato dei giudici della corte costituzionale, quindi non colgo la necessità del tuo riferimento alle “Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale”. Come non colgo nemmeno l'invito a leggere le motivazioni di una sentenza che già conosco.
Considerato che non hai sollevato altre obiezioni, spero che sarai d'accordo con il resto del mio commento. Lungi da me, naturalmente, ogni acrimonia e risentimento…si tratta solo di comunicare precisamente certe informazioni e di riflettere su questioni assai delicate! 😉
Magari sono stato poco chiaro, ma io mi riferivo proprio a quel cumulo di cariche già nell'articolo originale.