Grazie al commento di Cippiri all’articolo precedente, mi sono andato a leggere la sentenza della Consulta 24/2011, che ben esplicita quali saranno gli effetti (o meglio, i non effetti) del referendum scheda ROSSA. Cito:
Nel caso in esame, all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo; dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica
In altre parole, se il 23-bis viene abrogato, la gara ad evidenza pubblica resta in vigore quale unico regime per assegnare la gestione dei servizi pubblici, e l’acqua, così come gli altri servizi, potranno essere affidati ai privati se i Comuni lo desiderano. E se non lo desiderano, potranno continuare a gestire l’acqua e gli altri servizi, sia pure attraverso una società (100% pubblica) e non più direttamente.
In altre parole, il referendum scheda ROSSA si conferma sostanzialmente inutile da un punto di vista giuridico.
Niente porte spalancate per i privati.
Ringrazio Cippiri per avermi spinto a questo supplemento d’indagine.
incertezza dell’effetto giuridico in caso di esito positivo del referendum, dato che la quantificazione della tariffa non subirebbe alcuna variazione, stante la natura della stessa di corrispettivo contrattuale.
Grazie a Giuseppe Paladina per avermi corretto nei commenti. La tesi sostenuta nelle due righe finali però resta: maggiori info qui.
Scusa, non trovo la correzione.
Mah, ci sono diverse righe sbarrate 😉