Il decreto interpretativo contrasta con la legge e la Costituzione

Con questo articolo vorrei dare il mio contributo per inquadrare il decreto interpretativo varato ieri notte dal governo all’interno della situazione giuridica italiana. I riferimenti principali sono la Costituzione e la legge 400/1988.

La legge 400 del 23 agosto 1988 fu varata per riordinare le competenze del governo, in applicazione dell’articolo 95 ultimo comma della Costituzione. L’articolo 15, al comma 2 lettera b della legge 400, afferma:

[Il Governo non può, mediante decreto-legge] provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione

L’articolo 72 comma 4 della Costituzione prevede a sua volta che:

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi

Questo significa che per alcune materie c’è una riserva di legge formale, ovvero solo il Parlamento può intervenire con una legge ordinaria, mentre il Governo è escluso. Fra queste materie vi è appunto la legislazione in materia elettorale.

Il decreto legge ha medesima forza rispetto alla legge 400 e può dunque derogarla anche implicitamente. In più la Costituzione, norma sovraordinata rispetto alla legge 400, permette, in casi straordinari di necessità e urgenza, l’intervento del Governo tramite decreto legge. La questione può apparire dunque controversa, ma i nodi vengono presto sciolti.

Due osservazioni vanno fatte: in primo luogo non sembra essere questo il caso straordinario di necessità e urgenza. Il pasticcio delle liste è dovuto ad un (sinora presunto) mancato rispetto della legge, sul quale è competente prima il tribunale, poi la corte d’appello, quindi il Tribunale Amministrativo Regionale e infine il Consiglio di Stato, dunque esistono, per così dire, addirittura quattro gradi di giudizio per garantire che tutto sia regolare. Non si tratta dunque di un caso di calamità naturale (che necessita di regole proprie e straordinarie) o di un vuoto legislativo da colmare per motivi di impellente interesse pubblico. La legge c’è, funziona e non c’è alcuna emergenza. La legge stesse prevede la possibilità che alcuni partiti, come sempre accade in occasione di qualche elezione, abbiano commesso alcune irregolarità, e indica chi e come deve gestire questa delicata situazione. L’unica differenza è che questa volta il pasticcio è stato creato dal primo partito d’Italia, ovvero dal partito al governo, che sta usando lo schema del decreto legge per fini, per così dire, “privati”: non di emergenza pubblica si tratta, bensì di emergenza privata. Non vi è dubbio che, nel caso in cui il pasticcio fosse stato fatto da altre liste, soprattutto minori, non vi sarebbero state ragioni per intervenire, e questa non è tanto una previsione, quanto la normalità: ad ogni elezione sono tantissime le liste escluse per irregolarità, ma non fanno rumore perché sono piccole, e soprattutto non sono al governo. Per questo il sapore di forzatura è evidente.

In secondo luogo, la legge 400 non fa altro che specificare il governo non può andare contro le previsioni della Costituzione, ricordando (e non tanto imponendo) che il governo non può intervenire con decretazione d’urgenza in materia elettorale. Per questo il riferimento alla legge 400 non è altro che un rimando esplicito alla Costituzione, ed è questa che risulta essere violata.

L’obiezione a questa eccezione è che il decreto non cambia la sostanza della legge, ma indica ai magistrati come interpretarla (da cui, appunto, la locuzione “decreto interpretativo”). Non sono riuscito a trovare il testo del decreto, quindi farò riferimento alle più recenti notizie della stampa, eventualmente intervenendo poi in caso di errori. Dato che la legge impone il termine perentorio delle ore 12 del ventinovesimo giorno precedente alle elezioni come minuto ultimo per presentare le candidature, un decreto legge che permetta le presentazione delle stesse entro le ore 16 di dieci giorni dopo appare indubbiamente una modifica e non un’interpretazione della legge. Lo stesso dicasi per l’eventuale aggiunta del termine di 24 ore per sanare le cosiddette “irregolarità formali”: esso non è previsto dalla legge, dunque non c’è alcuna difficoltà per i magistrati competenti nell’interpretare la disposizione, da cui si desume la norma «entro le ore 12 del ventinovesimo giorno prima delle elezioni tutto deve essere in ordine». Il decreto dunque non interpreta, bensì modifica la legge che poi i magistrati dovranno interpretare. Un’interpretazione si avrebbe, ad esempio, se il decreto specificasse se il minuto 00 della dodicesima ora del trentesimo giorno debba essere compreso o escluso. In questo caso, infatti, il decreto non modificherebbe la legge, bensì indicherebbe come interpretarlo, ed è evidente che il testo del decreto non fa nulla di tutto questo.

Appare dunque palese che almeno un forte dubbio di incostituzionalità ha fondamento, di conseguenza il decreto legge è passibile di annullamento, e con essa l’eventuale elezione di Roberto Formigoni e Renata Polverini, senza dimenticare che, anche in caso di sconfitta di questi due candidati l’intera elezione potrebbe essere invalidata, come già avvenuto negli anni passati in Molise. Il decreto, addirittura, si configura come un riconoscimento implicito del fatto che le liste Formigoni e Polverini siano irregolari, visto che, in caso contrario, basterebbe il ricorso alle vie ordinarie per ottenerne la riammissione e non quelle straordinarie (quale, appunto, il decreto). Per questo motivo il momento più delicato della vita democratica (ovvero le elezioni) si sta tenendo sulla cima di un castello di carte.

Nel disperato tentativo di ristabilire con la forza una situazione non legale, il Governo ha creato un vulnus e un precedente davvero pericoloso per la democrazia in Italia, poiché passa il messaggio che la Legge non è certa bensì passibile di modifiche secondo l’umore del giorno. Tutto il contrario di ciò che si aspetterebbe in uno Stato di diritto, dove la Legge è una, dura, ma certa a garanzia della libertà di tutti i cittadini.

[Per Diritto di Critica]

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