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Il lodo Alfano e il principio di uguaglianza leso

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Leggo in vari articoli che, bocciando il lodo Alfano in base all’articolo 3 della Costituzione, la Corte Costituzionale abbia stabilito l’uguaglianza delle quattro più alte cariche dello Stato con i cittadini comuni.

Questo non è esattamente vero, o almeno non è sicuro, almeno fin quando non usciranno le motivazioni.

I fantastici quattro che erano coperti dal lodo Alfano erano già “più uguali degli altri” prima della sentenza della Consulta, ma le loro prerogative non erano regolate in primo luogo da una legge ordinaria, bensì dalla Costituzione (si pensi alle prerogative parlamentari, art. 68 Cost.).

Ciò che la Corte potrebbe avere rilevato è il fatto che si creasse disparità fra soggetti che secondo la Costituzione dovrebbero essere uguali, ovvero i presidenti delle Camere e i parlamentari (art. 63 Cost.) e il presidente del Consiglio e gli altri ministri (Titolo III sezione I). In quest’ultimo caso la Consulta avrebbe bocciato la tesi dell’avvocato Gaetano Pecorella, secondo il quale il premier sarebbe un primus super pares (cosa che non ha senso, perché se è superiore non è pari).

Ciò che la Consulta potrebbe avere rilevato è un’incostituzionale disuguaglianza fra parlamentari e fra i ministri. In altre parole, il presidente della Camera Gianfranco Fini dovrebbe avere le stesse prerogative di Minimo D’Alema o di Antonio di Pietro, perché tutti e tre sono parlamentari, e allo stesso modo il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (che è a sua volta un ministro) dovrebbe avere le stesse prerogative dei ministri Roberto Maroni o Mara Carfagna.

A ciò si potrebbe poi aggiungere la questione “alte cariche dello Stato”, che raccoglie in sé organi assai eterogenei (il Presidente della Repubblica e i presidenti delle Camere sono organi di garanzia, mentre il Presidente del Consiglio è un organo di indirizzo politico ex art. 95 Cost. – non è neppure l’organo esecutivo, che è, invece, l’intero Consiglio dei Ministri).

In ogni caso, la legge non è uguale per tutti, ma questa disuguaglianza è contenuta nella Costituzione, e di conseguenza per aggiungere una nuova disparità (e quindi andare contro l’articolo 3, che prevede, al contrario, la rimozione delle disparità) c’è bisogno di una legge di rango costituzionale (ex. articolo 138 Cost.).

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