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Ma allora che ca**o dice il decreto Gelmini?

Mi sto godendo Annozero. Si parla della riforma della scuola in atto, delle proteste e cose così. C’è un tizio de Il Giornale, mi sembra, che dice: «Siccome ci sono tre insegnanti per classe, uno fa la mattina e uno fa il pomeriggio». Io so che ci sono tre insegnanti ogni due classi (parliamo di scuola primaria), quindi se due fanno due classi la mattina, al pomeriggio il terzo dovrebbe fare due classi. E lo dice pure con convinzione che non cambierà nulla! Poi c’è Cota, Lega Nord, che, a una signora con un mazzo di carte (ovvero scartoffie, documenti) in mano, le dice di documentarsi e dice che la scuola primaria italiana è all’ottavo posto (in Europa o nel mondo non so). Santoro dice che è al primo in Europa e quinto nel mondo, io leggo in questo rapporto che, per quanto riguarda la lettura, gli italiani sono sesti nel mondo e secondi in Europa (ma i nostri sono più “giovani” e le bambine vanno un pochino meglio dei bambini).

Visto che non ci si capisce un ca**o di niente (che novità!), ho deciso di prendere sto benedetto Decreto Gelmini (in questi giorni in attesa del via libero definitivo – con ovvia fiducia posta dal Governo – al Senato), me lo sono letto e ora cerco di spiegarlo. Non spaventatevi per la lunghezza del post, sono tutte citazioni dal decreto. I miei commenti durano un paio di righe. 😉

Intanto si chiama Decreto Legge 137 del 1° settembre 2008. Chiamiamo le cose col loro nome. 🙂

Vediamolo comma per comma, a cominciare dall’articolo 1, Cittadinanza e Costituzione.

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

Traduzione: Facciamo studi sociali, studiamo la Costituzione e impariamo a essere italiani.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

Federalismo scolastico. Oltre alla Costituzione, si studieranno anche gli Statuti delle Regioni (per la gioia dei leghisti).

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tutto quello che vi diciamo di fare, dovete farlo coi soldi che già avete (o che abbiamo programmato di darvi).

Articolo 2, Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

Introdotto il voto in condotta anche alle scuole medie.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Se avanza qualcosa, la useremo per ristrutturare le scuole. Non tutte, decideremo noi quali.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

Devo spiegarvelo? 🙂 Ok, il voto in condotta è espresso in decimi, da 0 a 10 (0 dovrebbe significare “criminale”, 10 “alunno integerrimo”).

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Il voto in condotta viene dato da tutto il consiglio di classe e, se inferiore a sei, l’alunno è bocciato o non ammesso all’esame. Come si valuta il comportamento, lo deciderà successivamente il Ministro dell’Istruzione (la Gelmini) con decreto

Articolo 3, Valutazione del rendimento scolastico degli studenti.

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

Prima la valutazione alle scuole elementari veniva espressa in voti verbali (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, etc.), adesso si daranno da 0 a 10, accompagnati da un giudizio analitico (si descrive in poche righe come è andato l’alunno).

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La bocciatura, nella scuola elementare, è un caso eccezionale. Per legge.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

Come sopra anche per le scuole medie, ma senza giudizio analitico (serviva un altro comma? Boh). Stessa cosa anche per l’esame finale.

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Bisogna avere sei per essere ammessi alla classe successiva o all’esame alle scuole medie. Decide il consiglio di classe a maggioranza (nella stesura originale, l’articolo valeva anche per le scuole elementari).

Il comma 3-bis adegua le leggi precedenti alla novità di cui al comma 3. Il comma 4 abroga la legge precedente in materia di valutazione (e anche il minimo di frequenza obbligatoria, se non erro), comunque modifica esplicitamente queste due leggi (1 e 2) e implicitamente tutte le altre (cosa che non serve, visto che la norma successiva abroga automaticamente quella precedente…ma qualcuno studia diritto da quelle parti?). Il comma 5 prevede l’emanazione di un regolamento attuativo.

Articolo 4, Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

Ogni classe ha un unico insegnante e lavora ventiquattro ore a settimana (che diviso per sei giorni a settimana fa quattro ore al giorno e quindi niente pomeriggio o tempo pieno). I regolamenti permetteranno un aumento del “tempo-scuola” (locuzione che non vuol dire un bel niente). Questo ci permetterà di risparmiare come abbiamo deciso a giugno con decreto-legge.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Faremo nuovi contratti per decidere quanto darvi nelle eventuali ore eccedenti (suppongo) le ventiquattro di cui al comma precedente (e qualcosa mi dice che saranno inferiori alle ore “d’obbligo”).

Il comma 2-bis afferma che le risorse per questi contratti verranno decise dal ministero dell’Economia in concerto con quello dell’Istruzione. In pratica, se ci sono soldi, faremo il tempo pieno (ve lo dico papale papale). Il comma 2-ter afferma che il tutto vale dall’anno prossimo.

Articolo 5, Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinchè le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per la scuola elementare, ogni libro sarà buono per cinque anni, ovvero l’alunno del 2008 e quello del 2012 e quelli degli anni intermedi studieranno sullo stesso libro. L’editore potrà vendere degli aggiornamenti (a che prezzo non si sa ancora). Le scuole medie e superiori, addirittura, avranno i medesimi libri per sei, dico sei, anni. (L’accento sbagliato per affinché è nel testo originale).

Articolo 5-bis, Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento. L’articolo parla delle graduatorie per diventare insegnanti. È una cosa abbastanza tecnica e preferisco non commentarla per non dire troppe scemenze.

Articolo 6, Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria. In breve, chi si è laureato in scienze della formazione primaria non deve fare l’esame di abilitazione per insegnare all’asilo e alle elementari.

Articolo 7, Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Parla delle scuole di specializzazioni mediche. Che c’entri con le elementari non so. ((Per i più curiosi, la norma sostituisce un comma della finanziaria 2008 (il comma è a pagina 152, ed è solo l’articolo 2!), ovvero quella di quest’anno. La nuova norma non permette a chi deve ancora laurearsi di partecipare al concorso per essere ammessi alla scuola di specializzazioni mediche. A mio avviso questa norma serve solo a comprimere il numero di nuovi medici a tutto vantaggio del bilancio dello Stato. Quello che mi chiedo è: chi deve solo laurearsi (e magari si laurea pochi giorni dopo), una volta laureato, se non può fare la specializzazione, deve aspettare l’anno successivo…quindi che cazzo fa in quell’anno? Forza lavoro giovane buttata al cesso, insomma, visto che la disposizione precedente già prevedeva che chi non si laureava in tempo poi non veniva comunque ammesso.))

Articolo 7-bis, Provvedimenti per la sicurezza delle scuole. Viene stanziato il 5% di un fondo creato nel 2002 per la messa in sicurezza delle scuole, disciplinando le modalità dell’appalto. Anche questa norma è molto tecnica (l’ha scritta qualcuno meno analfabeta dei tizi che stanno al Governo, suppongo) e non riguarda la scuola come istituzione, bensì come edificio e non ci interessa.

Articolo 8, Norme finali. Ma come, già finito? Ci stavo prendendo gusto. 🙂

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Casomai, nonostante il presente decreto, ci fosse ancora la possibilità di spendere di più, non potete farlo.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige (e province autonome), Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia posso continuare a fare quello che facevano prima.

Il comma 2 è tecnico e ve lo risparmio.

Firmato Berlusconi, Gelmini, Tremonti e Brunetta. Visto: Alfano.

Questi sono quelli che lo hanno firmato e controfirmato. 🙂

Concludiamo con una mini FAQ:

Domanda: Dov’è la norma sul grembiulino?
Risposta: Non c’è.

Domanda: Perché non si parla di università (a parte quella norma fuori posto)?
Risposta: Perché il decreto Gelmini sull’università è già legge da quasi tre mesi. In realtà, si tratta del decreto-finanziaria di giugno, che abbiamo già citato in precedenza.

Domanda: E perché gli universitari si incazzano adesso?
Risposta: E io che ne so? 🙂 Di sicuro i ricercatori (quelli che sono stati toccati maggiormente dai tagli, a occhio) sono sul piede di guerra già da tempo. Credo che la protesta si sia intrecciata con quella dei gradi inferiori dell’istruzione, che si sono mobilitati, giustamente, in questi giorni (il decreto deve essere approvato entro fine mese). Ma per cambiare le cose nelle università, in questo momento, serve una nuova legge (e quindi, secondo me, un nuovo Governo). Rimane il fatto che Berlusconi e soci tagliano sulla scuola e sull’università, ma danno soldi alle banche e alla fallitissima Alitalia per toglierli alla ricerca.

Oggi pomeriggio inchiesta: Facci, Travaglio, Wikipedia. Non mancate! 🙂

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