È uscito il testo del decreto legge. E leggiamo, tenendo sotto mano il testo della legge 108/1968. Va subito osservato, però, che tutti i commi usano la locuzione “si interpretano”, evitando formalmente di parlare di modifica.
- La legge dice che bisogna essere nella cancelleria del Tribunale, il decreto legge afferma che basta essere in tribunale, anche al bar va bene. Questo può essere provato con ogni mezzo idoneo, ma è compreso lo scontrino del panino? (questo comma è per la lista PdL del Lazio);
- La legge dice che le firme devono essere corredate da certi dati, il decreto legge dice che va bene anche senza, le irregolarità formali (qualunque cosa significhi, visto che in legge la forma è sostanza) non contano (questo comma serve a Formigoni);
- Il comma 3 del dl non mi pare cambiare granché, a parte, se ho ben capito, prevedere l’impossibilità da parte dell’ufficio elettorale di agire in autotutela in caso di errori, rendendo necessario il ricorso al giudice amministrativo (questo comma mi sconvolge per motivi che non sto a spiegarvi – ringrazio Simone nei commenti per il link che mi ha fornito e che vi consiglio);
- Il comma 4 allunga il termine per la presentazione delle liste fino a lunedì 8 marzo alle 20, in contrasto con quanto previsto dalla legge (che prevede le ore 12 del ventinovesimo giorno prima dell’elezione, ovvero il 27 febbraio);
- L’articolo 2 e 3 sono “tecnici”.
Visto che vado un po’ di fretta, fatemi sapere se rilevate errori in questa mia interpretazione. E ditemi pure se, secondo voi, questo decreto legge modifica o interpreta soltanto una legge precedente.
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Ti metto il link al blog di aldo giannuli, riguardante questa cosa, spero ti illumini maggiormente.
http://www.aldogiannuli.it/?p=1052
Ottimo, dice quel che dico io molto più estesamente di me. Ti ringrazio. 🙂