… di quanto dichiarato. Nel dispositivo che ha respinto il ricorso di Formigoni si osserva che sono state prodotte meno sottoscrizioni (3872) rispetto a quante dichiarate (3935). Non basta: di quelle 3872 solo 3628 sono state ritenute valide. A queste vanno sottratte le 514 dichiarate non valide in precedenza, e siamo a 3114. La Corte decide poi di prendere per buone le osservazioni dei ricorrenti e di accettare altre 136 firme che non sarebbero troppo valide, ma questo porta ad un totale di 3250, ovvero 250 firme sotto quelle richieste. Si conclude che con l’esclusione del listino non vi è pregiudizio per l’interesse pubblico, poiché (conformemente alla Costituzione, articolo 1, nota mia) l’esercizio del diritto di voto e dei diritti collegati non può che svolgersi nel rispetto dei limiti e delle forme previste dalla Legge. Per questo, in sintesi, Formigoni è stato escluso: non ha rispettato la Legge. E adesso aspettiamo il TAR.
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