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Cassinelli 2.0 ovvero: la nuova proposta di legge “salvablog”

Roberto Cassinelli, il deputato che, come sappiamo, ha intenzione di regolamentare la internet italiana senza strangolarla ha pubblicato una nuova versione “2.0”. Lo ha annunciato sul suo blog, con video “incorporato”, e inviando mail a coloro che avevano avanzato proposte migliorative (fra i quali c’era anche il sottoscritto).

La nuova proposta rivoluziona enormemente quella precedente, rendendola più snella e con meno ambiguità interpretative. Questo è un grande passo avanti, ma, per par condicio, analizzaremo anche questa proposta articolo per articolo (anche se questa legge manca della relazione introduttiva). La proposta originale nuda e cruda la trovate qui (pdf).

Vediamo adesso cosa dice la Cassinelli 2.0. La mia analisi della proposta precedente la trovate qui.

L’articolo 1 mi sembra sostanzialmente immutato: esso infatti, come nella proposta originale, elimina l’obbligo di registrazione per i prodotti che non siano su supporto cartaceo.

L’articolo 2, invece, risolve l’ambiguità interpretativa che avevo segnalato la volta scorsa (e che non ho mancato di segnalare a Cassinelli, ovviamente).

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è inserito il seguente comma 4: « 4. Sono esclusi dagli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, tutti i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet, ed in particolare quelli utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale, ad eccezione di quelli per cui sussista almeno una delle seguenti fattispecie:

L’obbligo principale, come sappiamo, è la registrazione: questa viene eliminata per “tutti i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet”. Subito dopo si rafforza il tutto sottolineando che l’espressione del pensiero e l’associazione di persone è garantita (così come prevede in più articoli la Costituzione, dopotutto). Subito dopo, ovviamente, troviamo le eccezioni, che si sono ridotte di numero e sono maggiormente esplicite, come anche io avevo richiesto. Innanzitutto, ne basta una sola fra le seguenti perché sussista l’obbligo di registrazione. Le condizioni sono:

a) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet risulta essere l’edizione telematica di un prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo per il quale sussistono tali obblighi, e con esso ha in comune l’editore o il direttore responsabile;

Si tratta delle “estensioni” online dei giornali cartacei, quelli che troviamo in edicola. Questo comma verrà richiamato fra poco, quindi lo ritratteremo meglio fra qualche riga.

b) l’editore del prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet intende avvalersi delle provvidenze previste dall’articolo 3;

A Cassinelli avevo scritto, effettivamente, che la registrazione doveva essere prevista un po’ come nel caso delle associazioni. Se le associazioni sono riconosciute, esse hanno maggiori obblighi ma anche maggiori diritti; al contrario quelle non riconosciute hanno meno doveri e anche meno diritti. Mi sembra che questo sottocomma recepisca questo suggerimento: per avere diritto a un diritto (scusate il gioco di parole) bisogna sottostare ad un dovere. Vuoi i soldi pubblici? Devi registrarti.

c) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet ha quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe le seguenti condizioni: il prodotto editoriale è gestito in modo professionale da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite; contiene al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l’editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore ad Euro 36.000 annui.

Anche qui si potrebbe dire che l’ambiguità rimane: ci sono molti siti e blog ad avere quello scopo prevalente. Ma l’introduzione di due condizioni concorrenti rende chiaro chi debba essere soggetto a registrazione: occorre che dietro il sito vi sia una redazione di persone regolarmente retribuite (professionale significa questo, in estrema sintesi) e che la pubblicità generi un reddito prima che siano pagate le tasse di 36 mila euro l’anno. Sono quindi salvi i blog portati avanti da una persona, o da più persone non regolarmente retribuite o comunque che il sito non generi reddito per più di 36mila euro lordi.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è inserito il seguente comma 5: « 5. Nelle fattispecie di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), la validità della registrazione del prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo è estesa al prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet purché quest’ultimo ne indichi gli estremi al proprio interno.

Questa è una norma che semplifica la vita dei giornali (l’abbiamo accennato poco sopra): il giornale cartaceo e quello online potranno registrarsi una sola volta, avere un solo direttore, eccetera, basta che siano indicati gli estremi della registrazione, come tra l’altro già fanno. Mi sembra una notevole semplificazione burocratica.

1. L’articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è interamente sostituito dal seguente: « art. 16 (Omessa registrazione) – 1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un prodotto editoriale periodico senza che sia stata eseguita la registrazione di cui all’art. 5, ove richiesta, è punito con la sanzione amministrativa sino a euro 500. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque pubblica un prodotto editoriale non periodico, del quale non risulti il nome dell’editore né
quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

L’articolo 3 è la sorpresa maggiore di questa nuova proposta. Si tratta, in estrema sintesi, della depenalizzazione della stampa clandestina. Come ho già detto, il reato di stampa clandestina è, a mio avviso, incostituzionale, visto che, a norma dell’articolo 21 la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Il secondo comma, però, potrebbe sembrare un po’ nebuloso, ma la rubrica (che comunque non è parte della legge) farebbe pensare solo ai casi di mancata registrazione, e siccome i prodotti da registrare sono solo quelli cartacei o rientranti nelle fattispecie descritte poco sopra, la sanzione non può avere luogo. Purtroppo non sono un giudice. 😉

Spero di non aver dimenticato nulla (nell’eventualità sfogatevi nei commenti!). Il passo avanti direi che è stato fatto, nei prossimi giorni vedremo le reazioni e soprattutto se vi sono margini di miglioramento ulteriore. Si spera, inoltre, che questa proposta ulteriorimente migliorata raccolga consensi sufficienti affinché possa passare (il che, soprattutto senza il benestare del governo, non è assolutamente scontato). Adesso, comunque, è tardi, prometto di pensarci prossimamente. 🙂

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