Perché il lodo Alfano è incostituzionale. In pilloline.

Domani la Corte Costituzionale sarà chiamata a giudicare la legge Alfano (nota come lodo, ma che non ha proprio niente del lodo). È probabile che saranno presenti solo 14 giudici su 15, il che rende plausibile pensare a tre possibili esiti: approvazione, bocciatura e rinvio a data da destinarsi. In ogni caso, l’Espresso dovrebbe curare una diretta dal Palazzo a partire dalle 9 del mattino (la decisione dovrebbe arrivare alle 9:30).

L’esito è quanto mai incerto. Non perché la legge non sia incostituzionale (come vedremo nel seguito dell’articolo), ma perché la decisione avrà forti caratteri politici, se pensiamo che l’unico beneficiario di questa norma (Silvio Berlusconi) e l’estensore della norma stessa (Angelino Alfano) sono amiconi di alcuni giudici costituzionali (ricordiamo come funziona per noi comuni mortali: se vai a cena con il tuo giudice, tu rischi di essere accusato di corruzione, mentre al giudice fanno un culo così), qualche dubbio viene. Aggiungiamo pure il fatto che la nota dell’avvocatura di Stato, che è chiamata a difendere la legge, in realtà ha finito per difendere l’imputato (Berlusconi), inviando un avvertimento alla Corte. Quindi la decisione avrà esagerati rilievi politici, che nulla hanno a che vedere con il fatto che la Consulta debba difendere la Costituzione, a prescindere dal colore.

Ma veniamo quindi all’elenco degli articoli della Costituzione che il lodo Alfano viola a mio avviso:

  • Articolo 3: La legge è uguale per tutti. Se Tizio commette un reato, viene processato senza se e senza ma. Se Silvio commette lo stesso identico reato, non può essere processato finché è premier. La legge non è dunque uguale per tutti. Va rilevata un’altra cosa: il presidente del consiglio è un primus inter pares fra i ministri. Garantire l’immunità al premier ma non ai suoi pari è un’altra violazione dell’articolo tre, ossia: se il ministro X commette un reato, viene processato (in un certo modo); se Silvio commette lo stesso reato, non può essere processato finché è premier. Questa è la violazione più palese della Costituzione;
  • Articolo 24: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Se Tizio viene danneggiato da Caio, può chiedere e ottenere dal giudice di punire quest’ultimo. Se Tizio viene danneggiato da Silvio, quest’ultimo non può chiedere e ottenere dal giudice di punire quest’ultimo, finché Silvio resta premier;
  • Articoli 68, 90 e 96, riguardanti le prerogative di parlamentari, PdR e premier. La legge Alfano modifica questi articoli (aggiungendo nuove prerogative), ma non può farlo in quanto legge ordinaria (quindi c’è pure una violazione dell’articolo 138);
  • Articolo 111: Giusto processo. Tutti abbiamo diritto a vedere i nostri diritti (scusate il gioco) tutelati in modo corretto e soprattutto veloce. Come stabilito anche da convenzioni internazionali (e l’Italia spesso è stata condannata per questo motivo), un processo troppo lungo è un processo ingiusto. Un processo a carico di Silvio può essere bloccato da 5 a 12 anni (nel malaugurato caso in cui riuscisse a diventare presidente della Repubblica), e quindi riprendere. Un processo che rischia di durare vent’anni non è un giusto processo;
  • Articolo 112: Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. La Costituzione non aggiunge altro, il che, collegato all’articolo 3, significa che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale contro tutti. Il lodo Alfano pone eccezioni non previste dalla carta (trasformando l’articolo in “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale contro tutti tranne quattro”, cosa che, come già detto, una legge ordinaria non può fare).

Per il momento questi mi vengono in mente (in verità ci sarebbe pure una noticina sull’articolo 117 e una violazione addirittura dell’articolo 1, laddove si prevede che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, ma sarebbe collegata ala violazione dell’articolo 138 di cui sopra).

Se avete obiezioni, critiche o volete suggerire altri articoli violati, questo spazio è a disposizione. 🙂 Mi raccomando, non fate le seguenti obiezioni:

  • Un lodo Alfano è il minimo per la democrazia“, perché il lodo è talmente minimo che non esiste in nessuna democrazia del mondo (e dove lo è, è previsto per i re e i capi di Stato, cosa che Silvio non è);
  • Il lodo Alfano corregge i difetti del lodo Schifani secondo i rilievi della Corte Costituzionale nel 2004 ed è quindi valido: è falso. Per motivi di economia processuale, la Consulta dichiarò incostituzionale il lodo Schifani in base ad un solo articolo della Costituzione, senza entrare nello specifico degli altri (in particolare lo bocciò in base all’articolo 24, ritenendo però leso il diritto alla difesa dell’alta carica dello Stato, e non degli altri attori del processo);
  • Il Presidente della Repubblica ha autorizzato la presentazione del ddl alle Camere e lo ha firmato senza rilievi: è falso anche questo ed è collegato al punto precedente. Giorgio Napolitano si è limitato a rilevare che il lodo Alfano non violava l’articolo 24 della Costituzione, ossia correggeva il difetto del lodo Schifani. Cosa poi io pensi su Napolitano quando firma le leggi, è già noto.
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4 Comments

  1. Tooby, per quanto anch'io ritenga che il lodo Alfano sia incostituzionale, non credo che i tuoi rilievi siano tutti condivisibili. Nel criticarli, comunque, già sin d'ora posso dirti che non sfiorerò nemmeno le assurde obiezioni che hai indicato in coda.

    Cercherò di essere schematico:

    1) l'esempio in virtù del quale ritieni che l'art. 24 Cost. sia vietato è assolutamente non pertinente e dimostra che non hai letto il pur striminzito articolo unico che compone la l. 124/2008. Infatti, il c.d. lodo Alfano riguarda soltanto i processi penali e non quelli civili, e un processo per risarcimento danni è certamente un processo civile. Secondo l'art. 1, co. 6, l. 124/2008 non è nemmeno applicabile l'art. 75, co. 3, c.p.p., per cui se la parte civile in un procedimento penale avesse anche contestualmente avviato un processo civile per risarcimento danni, quest'ultimo processo sarebbe stato sospeso fino al raggiungimento di un giudicato definitivo in sede penale.

    2) La tua argomentazione sulla supposta violazione degli artt. 60, 90 e 96 Cost. è inconsistente così come l'hai formulata. Difatti, molte prerogative dei parlamentari, del presidente del consiglio dei ministri e del presidente della repubblica sono definite (o meglio regolamentate) da fonti normative sub-costituzionali: regolamenti parlamentari, leggi, regolamenti governativi… Lo stesso vale anche per per il CSM ed altri organi a rilevanza costituzionale. Se le cose stessero come tu dici, tutte queste fonti sarebbero incostituzionali, ma non tutti gli aspetti disciplinari sono stati fissati nella Costituzione…e ciò è avvenuto volutamente. Il punto è un altro: tutti i rapporti tra organi con rilevanza costituzionale e processo penale sono definiti attraverso precetti costituzionali e da ciò, casomai, è legittimo dedurre che anche per il lodo Alfano si sarebbe dovuto procedere ad una modifica della Costituzione ex art. 138 Cost..

    3) L'art. 111 Cost. non definisce quale sia la ragionevole durata del processo, ma rimette questo compito alla legge ordinaria, che nel nostro ordinamento è la l. 89/2001 (c.d. legge Pinto). In essa è sostanzialmente stabilito che chi ha subito un danno ingiusto per via dell'irragionevole durata del processo può chiedere un'”equa riparazione” allo stato. Nel caso di Berlusconi, l'”irragionevole” durata dei procedimenti si risolve generalmente a suo favore, quindi già sotto questo profilo non avrebbe alcuna base per accedere all'equa riparazione di cui sopra. Peraltro, sarebbe lui, e non qualcun altro a poter richiedere l'equa riparazione. Se lo facesse, si realizzerebbe l'ennesimo paradossale conflitto di interessi, che vedrebbe il sedicente danneggiato (in veste di ex-imputato) che invoca in giudizio da se stesso (in veste di presidente del consiglio) l'erogazione della citata riparazione. Tutto questo, però, non c'entra con la costituzionalità del lodo Alfano, per lo meno, non per i motivi che indichi tu.

    4) La violazione dell'art. 112 Cost. è aggirata, poiché sul pubblico ministero grava pur sempre l'obbligo di esercitare l'azione penale…ma all'esito dell'esercizio contro il presidente del consiglio, il giudice competente deve dichiarare la sospensione del procedimento. Non si tratta, quindi, di nessuna inibitoria nei confronti dei pm, i quali, se lo vogliono, possono svolgere le loro indagini e poi anche chiedere il rinvio a giudizio, fermo restando che il processo resterà cristallizzato, con gli evidenti effetti negativi legati al decorso del tempo. In effetti, proprio perché non era possibile modificare con il procedimento previsto dall'art. 138 Cost. il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, si è preferito “contornarlo” con il lodo Alfano.

    ——

    Il punto più serio – e che già a suo tempo fu il perno del ragionamento della Corte Costituzionale nel dichiarare incostituzionale il c.d. lodo Schifani – è la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in combinazione, per i profili di ingiustificato privilegio nei confronti dei soggetti coperti dal lodo Alfano sia in generale, sia rispetto agli altri componenti degli organi in cui essi sono inseriti.

    Stiamo a vedere!

    Non mi dilungo oltre, spero di essere stato chiaro!

  2. In generale chiarissimo. 🙂

    Rispondo brevemente (più che altro perché se mi dilungassi rischierei di dire un maggior numero di scemenze, vista l'ora 🙂 ):

    1) Il nuovo lodo corregge quella parte esattamente per venire incontro ai rilievi formulati nel 2004 dalla Consulta (a me però non pare sufficiente);

    2) Credevo fosse pacifico (e il punto è stato ripreso in altri post precedenti), e infatti non ho ripetuto ancora che per aversi un lodo Alfano ci vuole una legge costituzionale;

    3) Questo mi è poco chiaro, ma forse il riferimento è al fatto che i processi io li vedo in modo più “collettivo” (ovvero non risolvono semplicemente liti fra privati o puniscono una persona per un reato, eccetera, ma un processo giusto e di durata ragionevole contribuisce a mantenere ordine in una comunità). Per me la giustizia è un fatto collettivo, che riguarda tutti anche se riguarda strettamente due tizi in cima a un monte, ed è per questo che trovo inconcepibile fermare dei processi per motivi che la Costituzione non prevede o che non siano richiesti per varie ragioni per lo più tecniche nei codici di procedura.

    4) Mi sembra tuttavia che si ponga un limite all'azione del pm che però la Costituzione non prevede.

    Domani, auspicabilmente, sapremo come è andata a finire. 🙂

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